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Stalking

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Stalking


  • Il nostro Studio Legale potrà assistervi nella richiesta di tutela all’autorità giudiziaria (richiesta di ammonizione all’autorità di pubblica sicurezza, predisposizione di querele ecc.)
  • Se siete vittime di stalking o abusi familiari nonché mettervi in contatto con i servizi sociali e socio-assistenziali.




VIOLENZA DOMESTICHE E STALKING
(Articolo dell'Avv. Pina Scialanca)

Definizione:

Il termine STALKING trae la sua origine da un termine di caccia inglese, to stalk (letteralmente fare la posta), che ricorda gli appostamenti e gli inseguimenti alla preda. Si tratta infatti di un fenomeno che può associarsi all’inseguimento del cacciatore nei confronti della preda e che si sostanzia in vari atteggiamenti come la sorveglianza, la ricerca persistente di contatto, il controllo, l’invio di comunicazioni non gradite che sono ripetuti nel tempo e che sono atti a suscitare nella vittima timore o preoccupazione.

Storia

Del fenomeno si è cominciato a discutere solo a partire dagli anni 90 in California dove venne approvata la prima legislazione, successivamente seguita anche dal Canada nel 1993 e dall’Australia nel 1995. In Europa la prima nazione a legiferare in materia, è stata la Gran Bretagna nel 1997, a cui è seguito il Belgio nel 1998 e l’Olanda nel 2001. Nel nostro ordinamento il reato di stalking è stato introdotto nel 2009 con l’art. 612 bis
del codice penale il quale stabilisce che: “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Legge n. 154/2001: violenze familiari e ordini di protezione

Moltissimi casi di stalking si consumano all’interno delle mura domestiche. In questi casi nel nostro ordinamento, come in altri ordinamenti europei, esistevano già provvedimenti di carattere civilistico quali gli ordini di restrizione e di protezione. Nel nostro ordinamento una prima tutela contro i maltrattamenti familiari è stata introdotta , nel 2001 con la legge n. 154 la quale ha inserito, nel c.p.p., l’art. 282 bis che è esperibile nei confronti di chiunque, entro le mura domestiche (convivente, marito, moglie, figlio, genitore), commetta abusi, violenze, molestie, minacce o altre condotte pregiudizievoli. Tale norma prevede che il giudice può :
- ordinare all’imputato di lasciare la casa familiare o di non farvi più rientro o comunque di non accedervi senza autorizzazione;
- può prescrivere, a tutela dell’integrità della persona offesa, che all’imputato sia vietato di avvicinarsi a luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa
- su richiesta del PM può ingiungere il pagamento di un assegno periodico al familiare che per effetto dell’allontanamento
si trovi privo di sostentamento economico.
La vera novità di questa normativa è data non solo dall’introduzione dell’assegno di mantenimento, ma anche
e soprattutto la previsione dell’adottabilità delle stesse misure anche in sede civile. Il convivente (o moglie, o figlio, o genitore, o marito) che si trovi in oggettivo stato di pericolo potrà, anche personalmente, senza l’assistenza di un legale, proporre ricorso al Tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio affinchè il Giudice, valutata la sussistenza del grave pregiudizio all’integrità fisica o morale o alla libertà, disponga, ad esempio, l’allontanamento dalla casa familliare. Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi sono esenti da ogni imposta e tassa. E’ evidente che il ricorso dovrà essere ben documentato e motivato e che nello stesso dovranno essere indicati anche eventuali informatori che possano riferire sui fatti nello stesso indicati. L’ordine di protezione non può superare i sei mesi e può essere prorogato, su istanza di parte solo se ricorrono  gravi motivi, per il tempo strettamente necessario, altrimenti, decorso il termine di legge o quello inferiore fissato dal giudice, il provvedimento decade automaticamente. L’ordine di allontanamento dalla casa familiare comporta la sospensione dell’obbligo di coabitazione con i componenti della famiglia. Detto ordine, se pronunciato nei confronti di un coniuge, genitore di minori, comporta altresì la sospensione in capo a lui, dell’esercizio della potestà sui figli. Art. 612 bis - inquadramento generale Gli strumenti legislativi predisposti dal nostro
ordinamento si sono però, ben presto, rilevati insufficienti a fronte della frequenza quotidiana di episodi di cronaca legati direttamente o indirettamente alle molestie assillanti. Si è resa così necessario un intervento specifico con l’introduzione dell’art. 612 bis del c.p. Il nuovo reato, introdotto come già detto nel 2009, è stato concepito come un delitto contro la libertà morale e consiste in un’ipotesi più specifica rispetto a quella più generale della minaccia previsto dall’art. 612 cp.
Esso è diretto a tutelare la vittima da tutti quegli episodi molesti e intrusivi che reiterandosi nel tempo, creano uno stato di angoscia e/o di timore. Quindi, affinchè, possa parlarsi di Stalking, gli atteggiamenti di cui debbono però essere:
a) intenzionali.
b) reiterati e cioè ripetuti e continuati.
c) indesiderati, sgraditi e tali da creare disagio psichico e
fisico e un ragionevole senso di timore, ansia o paura
nella vittima.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
Tuttavia si procede d’ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile oppure è commesso con minacce gravi nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. La persona che si ritiene offesa dalla condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612- bis, sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei
fatti, laddove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Se il s oggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata di almeno un terzo. Il successivo art. 612 ter consente poi alla vittima, che abbia già subito e denunciato condotte persecutorie e che abbia fondato motivo di temerne la ripetizione in futuro, di chiedere all’Autorità di PS. che il persecutore venga diffidato dal compiere ulteriori atti persecutori I comportamenti assillanti I comportamenti che possono qualificarsi come molestia assillante possono essere di varia natura e vanno dal sorvegliare, aspettare, inseguire, raccogliere informazioni, a intrusioni, appostamenti sotto casa o nel luogo di lavoro, tentativi (anche indiretti) di comunicazione e di contatto ad esempio con lettere, telefonate, e-mail, chatlines, sms, a tentativi di diffondere dichiarazioni diffamatorie, leggere la corrispondenza, danneggiare la proprietà della vittime ecc. Nel 70% dei casi lo strumento prediletto dal molestatore è il telefono ma è crescente il ruolo del computer. Sono in aumento i cosiddetti cyberstalkers ossessionati dalla vittima “conosciuta” in chat. In campo professionale si possono verificare ipotesi definite di “stalking occupazionale” caratterizzate dal fatto
che la causa delle persecuzioni sulla vita privata proviene dall’ambiente lavorativo della vittima. L’esempio tipico di questo fenomeno è quello del dipendente che, mosso dal desiderio di vendetta nei confronti del superiore decide di perseguitarlo nella sua vita privata. Rientra in questa categoria anche il fenomeno opposto dove il persecutore rafforza il suo progetto di mobbing, per esempio per costringere la vittima alle dimissioni o a rinunciare ad una promozione. Questi comportamenti all’inizio apparentemente innocui possono trasformarsi e degenerare in atteggiamenti particolarmente violenti e aggressivi. Molto spesso questi atteggiamenti di disturbo e di molestia si rivolgono nei confronti di personaggi noti da parte di fans esagitati ed in tal caso si parla di star stalking.

IL PERSECUTORE

Alcuni comportamenti come telefonate, sms, e-mail, “visite a sorpresa” e perfino l’invio di fiori o regali, possono essere graditi segni di affetto che, tuttavia a volte, possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione in grado di limitare la libertà di una persona e di violare la sua privacy, giungendo perfino a spaventare chi ne è destinatario suo malgrado. I comportamenti assillanti possono provenire indistintamente da un uomo o da una donna, anche se nella maggior parte dei casi (il 70-80%) si tratta di uomini. Il persecutore, tuttavia, può essere anche un amico, un conoscente, un collega, un compagno di classe, un vicino di casa, o addirittura un completo estraneo, uno sconosciuto incontrato per caso. Può anche trattarsi di un individuo con un vita apparentemente
normale, infatti non sempre il molestatore assillante è una persona con precedenti penali, affetta da disturbi mentali o dedita all’abuso di sostanze. Inseguimento, molestia e persecuzione possono manifestarsi sotto innumerevoli forme. Ciò che è importante comprendere è invece che dietro a comportamenti di molestia simili, possono celarsi motivazioni anche molto differenti tra loro. A questa conclusione si è giunti in seguito a studi che hanno esaminato il profilo psicologico di numerosi stalkers e, sulla scorta dei quali, si è giunti ad individuare cinque tipologie di stalkers , distinti in base ai bisogni e desideri che fanno da motore motivazionale (Mullen et al., 1999).
1. Una prima tipologia di molestatore insistente è stata definita “il risentito” . Il suo comportamento è sospinto dal desiderio di vendicarsi di un danno o di un torto che ritiene di aver subito ed è quindi alimentato dalla ricerca di vendetta. Si tratta di una categoria piuttosto pericolosa che può ledere prima l’immagine della persona e poi la persona stessa.
2. La seconda tipologia di stalker è stata denominata “il bisognoso d’affetto” , una tipologia che è motivata dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l’amicizia o l’amore.
3. Una terza tipologia di persecutore è quella definita “il corteggiatore incompetente”, che quando non riesce a raggiungere i risultati sperati, diventa anche aggressivo.
4. Esiste poi “il respinto” , un persecutore che diventa tale in reazione ad un rifiuto. È in genere un ex che mira a ristabilire la relazione oppure a vendicarsi per l’abbandono.
5. Infine, è stata descritta una categoria di stalker definita “il predatore” e costituita da un molestatore che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura, infatti, eccita questo tipo di stalker che prova un senso di potere nell’organizzare l’assalto. Questo genere di stalking può colpire anche bambini e può essere agito anche da persone con disturbi nella sfera sessuale, quali pedofili o feticisti. La condotta del reo deve essere connotata dal dolo generico, cioè dalla volontà e dalla consapevolezza di porre in essere una condotta persecutoria, cagionando alla vittima uno degli eventi lesivi previsti dalla norma stessa.

LA VITTIMA

Le molestie assillanti, che possono essere destinate tanto alle donne quanto agli uomini, colpiscono per lo più le donne (86%). La maggior parte delle vittime infatti attualmente risultano essere le donne che in genere sono molestate da conoscenti o ex partners. Le persone più a rischio sono quelle che svolgono le cosiddette “professioni di aiuto”: l’ascolto e l’intervento su questioni particolarmente intime e delicate, l'interesse e la passione professionale, possono venire fraintese come interesse affettivo personale da parte del professionista. Così il comportamento persecutorio diventa un modo per attirare l’attenzione o per vendicarsi del (presunto) abbandono. Lo stalking condiziona ogni aspetto della vita personale e professionale della vittima, ne limita la libertà e ne viola la privacy. Il dover subire la costante presenza e il controllo imposti dallo stalker pone la vittima in uno stato di perenne emergenza, e stress psicologico dovuti alla preoccupazione, all’angoscia e alla paura per la incolumità propria e dei propri cari. Purtroppo in molti casi la gravità della situazione emerge quando è troppo tardi, e cioè dopo che gli atti persecutori sono sfociati nell’omicidio o nel suicidio. Tuttavia gli effetti della molestia sulla vittima pur non arrivando a questi estremi, possono assumere notevole rilevanza sia sul piano fisico che su quello psichico quali i disturbi d’ansia, del sonno, della concentrazione e, in certi casi, anche il cosiddetto disturbo post - traumatico da stress. In certi casi la gravità della situazione impone alla vittima l’assunzione di scelte radicali: il cambiamento del numero di telefono, l’uso del cognome da nubile sul lavoro o il cambiamento del lavoro, della casa, della città, il trasferimento in uno Stato estero, la frequentazione di corsi di autodifesa o l’acquisto di un arma, l’istallazione di apparecchi tecnologici o sistemi di allarme, la sostituzione della serratura della porta.

REITERAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI MOLESTI

Affinché sia integrato il delitto di Stalking è necessario che le molestie si ripetino nel tempo e cioè che i comportamenti siano oltre che intenzionali anche reiterati. Pertanto i singoli atti, se posti in essere in un unica occasione, non integrano la fattispecie delittuosa ex art 612 bis c.p. ma quelle più “tradizionali” del tipo “minaccia” o “molestia”, magari continuate se dette condotte vengano posti in essere più di una singola volta. Il problema che si era posto in dottrina ed in giurisprudenza era di quante volte detti comportamenti dovessero ripetersi affinchè potessero concretare il reato di stalking. La Corte di Cassazione con sentenza del 21 gennaio
2010, n. 6417 (depositata il 17 febbraio 2010) ha ora stabilito che: Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612- bis c.p., anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. La Suprema Corte, osservando come il termine “reiterare” denoti la “ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza”, ha quindi enunciato il principio di diritto in base al quale anche due sole condotte di minaccia o di molestia sono idonee a
costituire la reiterazione cui l’art. 612-bis c.p. subordina la configurazione della materialità del fatto.

PREGIUDIZIO

Altro elemento del reato è dato dalla sussistenza del grave pregiudizio che gli atteggiamenti debbono generare sulla vittima. Gli stessi devono ciòè essere tali da cagionare alla vittima “un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere”.  Per grave disagio psichico si deve intendere solo ed esclusivamente le forme patologiche contraddistinte dallo stress grave e perdurante. Quanto al timore per la sicurezza personale o propria, tale ipotesi ricorre ogniqualvolta la vittima, a causa dei comportamenti del reo, abbia “timore” per la propria sicurezza. Infine, per pregiudizio al modo di vivere si intende il caso in cui la vittima, a seguito dei comportamenti del reo, sia costretta a mutare le proprie condizioni di vita.



10 maggio 2010
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