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Danni causati dall'affittuario
"SE L'AFFITTUARIO HA FATTO DANNI, IL PROPRIETARIO VA RISARCITO
ANCHE SE HA VENDUTO L'IMMOBILE SENZA EFFETTUARE LAVORI"
Il caso:
E' stato accolto il ricorso del proprietario. La Corte d’appello sbaglia ad affermare che una circostanza come la vendita dell’immobile a un terzo, evento posteriore a quello che ha creato il danno ai locali in affitto, possa cancellare gli effetti pregiudizievoli.
È vero, l’ex locatore cede il magazzino senza impegnarsi a realizzare bonifiche, ma ciò non rileva ai fini della responsabilità contrattuale del conduttore: il diritto al risarcimento entra nel patrimonio del danneggiato all’atto in cui il pregiudizio si verifica ed è quello il momento cui riferirsi per accertarne l’entità: è al momento del fatto causativo che vanno accertate le conseguenze lesive.
Nel reintegrare il patrimonio danneggiato, poi, bisogna riparare la perdita subita (danno emergente) e assicurare il mancato guadagno (lucro cessante): è necessario cancellare tutti gli effetti pregiudizievoli e fare come se la lesione non si fosse verificata.
Per la liquidazione il giudice del merito deve valutare le ripercussioni sul patrimonio del soggetto leso nel momento in cui esse si determinano a causa dell’inadempimento dell’obbligazione (nella specie, da parte del conduttore del magazzino): diventa così irrilevante la successiva vendita dell’immobile, pur nelle condizioni di deterioramento imputabili all’affittuario
Assistenza legale su questo argomento:
Perchè richiedere una prima consulenza legale:
L’appuntamento ha un carattere conoscitivo, perché consente al Cliente di poter conoscere dall’Avvocato i seguenti punti:
I principi generali della materia;
I vantaggi o gli svantaggi generali di una procedura rispetto ad un’altra;