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Danni causati dall'affittuario

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Danni causati dall'affittuario

        
"SE L'AFFITTUARIO HA FATTO DANNI, IL PROPRIETARIO VA RISARCITO
ANCHE SE HA VENDUTO L'IMMOBILE SENZA EFFETTUARE LAVORI"

Il caso:

  • E' stato accolto il ricorso del proprietario. La Corte d’appello sbaglia ad affermare che una circostanza come la vendita dell’immobile a un terzo, evento posteriore a quello che ha creato il danno ai locali in affitto, possa cancellare gli effetti pregiudizievoli.
  • È vero, l’ex locatore cede il magazzino senza impegnarsi a realizzare bonifiche, ma ciò non rileva ai fini della responsabilità contrattuale del conduttore:           il diritto al risarcimento entra nel patrimonio del danneggiato all’atto in cui il pregiudizio si verifica ed è quello il momento cui riferirsi per accertarne l’entità: è al momento del fatto causativo che vanno accertate le conseguenze lesive.
  • Nel reintegrare il patrimonio danneggiato, poi, bisogna riparare la perdita subita (danno emergente) e assicurare il mancato guadagno (lucro cessante): è necessario cancellare tutti gli effetti pregiudizievoli e fare come se la lesione non si fosse verificata.
  • Per la liquidazione il giudice del merito deve valutare le ripercussioni sul patrimonio del soggetto leso nel momento in cui esse si determinano a causa dell’inadempimento dell’obbligazione (nella specie, da parte del conduttore del magazzino): diventa così irrilevante la successiva vendita dell’immobile, pur nelle condizioni di deterioramento imputabili all’affittuario

Assistenza legale su questo argomento:








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L’appuntamento ha un carattere conoscitivo, perché consente al Cliente di poter conoscere dall’Avvocato i seguenti punti:

    1. I principi generali della materia;
    2. I vantaggi o gli svantaggi generali di una procedura rispetto ad un’altra;
    3. Gli ordinari tempi per le procedure;
    4. Costi delle attività da svolgere.

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