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Testamento Olografo

Attività > Diritto Civile > Successioni

Il testamento olografo


  • È l’unico testamento per la cui redazione non è richiesto l’intervento del notaio;

  • Può infatti essere redatto autonomamente dal testatore senza alcun costo;

  • Deve essere necessariamente ed integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore;

  • Per questa ragione è la forma di testamento più diffusa;

  • Esso deve contenere le volontà del testatore, espresse liberamente, senza cioè dover rispettare particolari formule;

  • La legge impone che il testamento debba però rispettare un rigore formale, a tutela del testatore: esso infatti produrrà i suoi effetti solo dopo la sua morte, ed è quindi fondamentale che dal documento si possano desumere le reali volontà del testatore;

  • Olografia: il testamento olografo deve essere scritto a mano dal solo testatore, anche lo stampatello va bene;

  • Sottoscrizione: il documento deve essere firmato;

  • Datazione: la data del documento deve essere scritta a mano;


    (Art. 602 c.c.)Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”


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