"Con la riforma degli articoli 561 e 563 del codice civile (ad opera del dl 35/2005, convertito in legge 80/2005) è stato disposto che, dopo 20 anni dalla trascrizione della donazione nei Registri Immobiliari, un’eventuale lite ereditaria tra gli eredi del donante non impedisce ai beni donati di circolare “tranquillamente” (e non provoca la cancellazione delle ipoteche iscritte che siano state iscritte su detti beni): viene cioè quasi del tutto sterilizzato il timore che un legittimario, leso nei suoi diritti di legittima, si soddisfi sui beni donati (chiunque sia il loro attuale proprietario) se non trova soddisfazione nel patrimonio del donatario.
IL PERCHE' DI QUESTA NORMATIVA:
Lo scopo di questa nuova normativa è evidente: essa ha l’obiettivo di “mettere in sicurezza”, dopo un certo lasso di tempo, la circolazione dei beni donati, di modo che l’avente causa dal donatario non riceva dall’ordinamento un trattamento addirittura deteriore rispetto a colui che, acquistando un bene da chi non ne sia il proprietario, al massimo dopo un ventennio di possesso, forma in capo a sé, mediante l’usucapione, il titolo acquisitivo del bene posseduto.
COSA DISPONE QUESTA NUOVA NORMATIVA?
La nuova norma tuttavia dispone anche che il decorso di questo ventennio dalla trascrizione della donazione è però impedito se il discendente, il coniuge o l’ascendente del donante stipulino il cosiddetto “atto di opposizione alla donazione”, inedita figura giuridica sempre introdotta dal dl 35/2005 nell’articolo 563 del codice civile.
IMPORTANZA DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE:
L’atto di “opposizione” alla donazione è un atto stragiudiziale (non è cioè una impugnazione della donazione), che può essere compiuto solo dal coniuge e dai parenti in linea retta del donante e che va notificato al donatario e che pure va trascritto nei Registri Immobiliari. Il
compimento di questo atto di “opposizione” ha dunque l’effetto di impedire il decorso del ventennio dopo il quale il bene donato ottiene una sorta di “affrancamento” dal fatto di esser stato oggetto di donazione.
Se quindi prima del dl 35/2005, la tutela dei legittimari poteva essere definita in termini di “tutela assoluta”, e cioè senza eccezioni, dopo la novella questa tutela si è dunque evidentemente “relativizzata”: se trascorrono venti anni e non sia stata fatta la “opposizione”, non è più esperibile l’azione di restituzione contro gli aventi causa del donatario.
CONSEGUENZE DEL COMPORTAMENTE "SILENTE":
In altri termini, dal comportamento silente o inerte del legittimato all’opposizione, protratto per un ventennio, consegue la “purgazione” del bene donato dagli ostacoli che alla sua circolazione deriverebbero dalla sua sottoponibilità all’azione di restituzione."
L’art. 563 c.c. al IV comma stabilisce infatti che “Salvo il disposto del numero 8) dell’art. 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’art. 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione (…omissis…)”.
In altre parole il chiaro dettato normativo sopra riportato intende tutelare coniuge e parenti del donante laddove questi abbiano manifestato la propria opposizione nei confronti di atti lesivi della successione legittima attraverso la trascrizione di un atto stragiudiziale.
Sul punto infatti, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22457 del 9 settembre 2019, l’esperibilità dell’azione di simulazione, prima dell’apertura della successione dell’alienante, essendo un’eccezione, è ammissibile - per effetto della novella del 2005 - al solo scopo di procedere in un secondo momento alla formulazione dell’opposizione ex art. 563 IV comma c.c.