Una recente sentenza del Tribunale di Parma del 13.05.2014, deinonni sono stati condannati al versamento di una somma mensile per il mantenimento dei loro nipoti.
Ed infatti l'art. 316 bis c.c. stabilisce che laddove i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli.
Sulla scorta di tale ratio deve pertanto ritenersi sussistente, a carico dei nonni, l'obbligo di mantenimento:
Sia nei casi di impossibilità oggettiva di entrambi i genitori di provvedere ai propri figli;
Sia nel caso in cui entrambi i genitori, o anche uno di essi, omette di provvedere al mantenimento dei propri figli;
Che nel caso in cui uno dei genitori omette di provvedere al mantenimento dei figli e l'altro genitore non è in grado di provvedervi da solo.
Assistenza legale per mantenimento dei figli da parte dei nonni
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