Il provvedimento economico assunto dal giudice, o liberamente stabilito dalle parti in sede di regolamentazione della crisi famigliare è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 156 c.c. in sede di separazione personale dei coniugi e dall'art. 5 L.898/70 in sede di divorzio.
L' art. 156 c.c. prevede cheil Giudice pronunciata la separazione dei coniugi, stabilisce il diritto di ricevere dall'altro coniuge, quanto è necessario per il suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
La condizione per l'ottenimento dell'assegno di mantenimento è determinata dalla non addebitabilità al beneficiario della separazione.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.