Il genitore (o i genitori) che voglia riconoscere un figlio nato fuori dal matrimonio deve dichiararlo:
nell’atto di nascita;
con un’apposita dichiarazione successiva alla nascita diretta all’Ufficiale dello Stato civile;
con un’apposita dichiarazione successiva alla nascita davanti al Giudice Tutelare;
in un atto pubblico;
in un testamento.
Per poterlo effettuare il genitore deve:
avere compiuto il sedicesimo anno di età;
la sua volontà non deve essere viziata da violenza;
essere capace (non sottoposto a procedimento di interdizione) di effettuarlo;
non vi devono essere altri impedimenti (difetto di veridicità).
Il testo approvato definitivamente dalla Camera :
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
Art. 1. (Disposizioni in materia di filiazione).
1. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 74. – (Parentela). – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti».
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