Con il D. Lgs. n. 7/2016 è stato abrogato, insieme ad altri reati, il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) che però resta un illecito civile e obbliga al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione economica.
Il D.lgs di cui sopra, prevede cioè una forma di responsabilità civile atipica originata dalla commissione di fatti illeciti costituenti alcuni reati, quali lasottrazione di cose comuni(art. 627 c.p.),il danneggiamento(art. 635 c.p.),l’appropriazione di cose smarrite(art. 647 c.p.), nonché alcune rilevantifattispecie di falsità documentali in materia di scrittura privata(art. 485 c.p.) e difoglio firmato in bianco(art. 486 c.p.)., che però conserva una forte impronta pubblicistica avendo sostituito “la pena” consanzioni pecuniarie civilida versarsi a favore dellaCassa delle Ammende, in aggiunta alrisarcimento del danno.
RISARCIMENTO DEL DANNO:
In sostanza si assiste ad un giudizio, che trae origine da una domanda di parte, volta ad ottenere il risarcimento del danno nel quale si innesta la pretesa punitiva dello Stato, che “non si preoccupa in prima battuta di punire i colpevoli […] ma, se la persona offesa pretende il ristoro dei danni subiti, allora, nella persona del giudice investito della causa civile, pretende di punire il danneggiante- colpevole” (da Bove, Sull’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processuali civilista )