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Lo sfratto per necessità
Come richiedere lo sfratto per necessità
Bisogna promuovere un procedimento ordinario presso il Tribunale in cui si trova l’appartamento ed attendere la sentenza del giudice.
Quando può essere esercitato lo sfratto per necessità
Lo sfratto per necessità è consentito solo dopo che siano trascorsi i primi 4 anni, in caso di contratti liberi, o 3 anni, in caso di contratti concordati. Non è ammesso per i contratti brevi o per studenti e per i contratti transitori
Quali sono i casi per cui è previsto lo sfratto per necessità:
il proprietario vuole destinare l’appartamento agli uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli, dei parenti entro il secondo grado;
il proprietario, persona giuridica, che persegue fini sociali, culturali, assistenziali, di culto, vuole utilizzare l’appartamento per tali finalità, proponendo all’inquilino un’idonea alternativa abitativa;
l’inquilino ha, nello stesso comune, un idoneo alloggio libero;
l’appartamento si trova in un edificio seriamente danneggiato, che necessita di essere ricostruito o stabilizzato;
l’appartamento è in condizioni tali da richiedere interventi di totale ristrutturazione, o dev’essere demolito o trasformato;
il proprietario vuole eseguire sopra-elevazioni in un appartamento sito all’ultimo piano, e la presenza dell’inquilino è di ostacolo;
quando l’inquilino non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;
quando il proprietario vuole vendere a terzi l’appartamento e non ha altri immobili ad uso abitativo oltre alla propria abitazione.
Lo Studio Legale Scialanca, offre a privati ed aziende, consulenza in materia dicontratti di locazione, sia aduso abitativo che commercialedallanegoziazione,allastesura,nonchè allaregistrazione vera e propria del contratto di locazione.
Redazioneed interpretazione delcontratto di locazioneaduso abitativoed aduso commerciale.
Lo Studio presta la propria attività legale per pratiche disfrattosia perfinita locazione,che permorositàed anche perrisoluzioni contrattuali.
Si redigono altresìricorsi per decreto ingiuntivopermancato pagamento di canoni di locazioneed eventuali oneri.