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SENTENZE

INGIURIA COME ILLECITO CIVILE - SENTENZA

L’ INGIURIA COME  ILLECITO CIVILE

  • Con il D. Lgs. n. 7/2016 è stato abrogato, insieme ad altri reati, il reato di ingiuria (art. 594 c.p.)  che però resta un illecito civile e obbliga al risarcimento del danno e al pagamento della sanzione economica.
  • Il D.lgs di cui sopra, prevede cioè  una forma di responsabilità civile atipica originata dalla commissione di fatti illeciti costituenti alcuni reati,  quali  la sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.), l’appropriazione di cose smarrite (art. 647 c.p.), nonché alcune rilevanti fattispecie di falsità documentali in materia di scrittura privata (art. 485 c.p.) e di foglio firmato in bianco (art. 486 c.p.)., che però conserva una forte impronta pubblicistica  avendo sostituito “la pena” con sanzioni pecuniarie civili da versarsi a favore della Cassa delle Ammende,  in aggiunta al risarcimento del danno.
  • In sostanza si assiste ad un giudizio, che trae origine da una domanda di parte, volta ad ottenere il risarcimento del danno  nel quale si innesta la pretesa punitiva dello Stato, che “non si preoccupa in prima battuta di punire i colpevoli […] ma, se la persona offesa pretende il ristoro dei danni subiti, allora, nella persona del giudice investito della causa civile, pretende di punire il danneggiante- colpevole” (da Bove, Sull’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie dal punto di vista del processualcivilista, in http://www.lanuovaproceduracivile.com/wpcontent/uploads/2016/01/BOVEIllecitocivilesanzionepecuniaria_7_2016.pdf, § 2).

  • La sentenza in commento, emessa dal Giudice di Pace di Frosinone n. 1019 del 2020,  ha accolto la domanda con cui la parte lesa ha richiesto, successivamente alla depenalizzazione del reato di ingiuria,  il risarcimento  dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza alle espressioni ingiuriose  pronunciate dalla ex moglie nei suoi confronti e alla presenza di più persone, condannandola al pagamento della somma equitativamente stabilita  di € 3.000 oltre alle spese di giudizio e il versamento alla Cassa Ammende di € 100.



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